Il modello dell’auto che si acquista e si possiede fino a rottamazione appartiene ormai al passato e a una ristretta cerchia di consumatori. Il mercato dell’auto si adegua a nuovi ritmi sociali e si adegua anche il mercato delle assicurazioni, che dalla scorsa primavera ha recepito le nuove disposizioni IVASS (Istituto di Vigilanza sulle compagnie assicurative), riguardanti soprattutto il tema del bonus malus auto.
Sono infatti entrare in vigore le nuove norme che disciplinano il sistema del bonus malus auto. Chiariamo prima cosa vuol dire questa locuzione latina, che nell’immaginario del consumatore ha spesso solo un’accezione negativa soprattutto in termini di costi assicurativi.
Il sistema di calcolo del bonus malus auto
Si tratta anzitutto di un sistema di calcolo sul quale si basa il maggior numero di polizze per la responsabilità civile auto. In termini molto semplici, determina i costi di anno in anno in base alla condotta dell’assicurato. Senza incidenti il premio assicurativo dovrebbe calare, in caso di incidenti nel corso dell’anno il “premio” aumenta e la maggiorazione si trascina per qualche anno.
Si regola in base alle classi di merito, su una scala di 18 livelli. Dalla quattordicesima in poi si è in “bonus”, mentre da quindicesima a diciottesima si è in “malus” e si pagano i premi più elevati. Qualunque incidente provoca un declassamento. Le nuove regole prendono però in considerazione una serie di fattori nuovi, che riguardano le trasformazioni sociali, sia nel modo di concepire la famiglia e i rapporti personali, sia nella gestione di un’auto, di un veicolo aziendale o altro.
Si pensi alle novità introdotte dalla legge Bersani, che hanno consentito, per esempio, nell’ambito di un nucleo familiare di beneficiare della stessa classe di merito, la più alta, per le diverse auto della famiglia.
Il nuovo metodo del bonus malus
Con la nuova disciplina bonus-malus, si estende il diritto alla classe di merito migliore anche in alcuni casi finora non previsti. Entrano infatti nella definizione di nucleo familiare anche i conviventi dello stesso sesso. E l’astensione della buona classe di merito arriva anche a chi possedeva solo un’auto aziendale.
Le novità sono contenute nelle circolari IVASS 71 e 72 del 16 aprile 2018 entrate in vigore in parte da maggio scorso, e che si completeranno nella loro efficacia entro gennaio 2019. In questo lasso di tempo entrano in vigore norme più restrittive sugli attestati di rischio e sulle polizze temporanee, per le quali si sono registrati numerosi abusi. La nuova disciplina consiste sostanzialmente nel superamento in molti casi del sistema bonus malus, così come lo abbiamo conosciuto perché si prende di fatto in considerazione più la storia del veicolo e del guidatore indipendentemente dalla proprietà effettiva.
Prendiamo a esempio il caso di un’auto aziendale acquistata con una formula leasing di almeno 12 mesi o con un noleggio a lungo termine, sempre della durata minima di un anno. Se il responsabile dell’azienda vende, al termine del contratto di leasing o di noleggio, l’auto al dipendente che l’ha utilizzata, chi l’acquista ha diritto a mantenere la classe di merito maturata e quindi usufruire del sistema bonus malus auto
Il dipendente alla compagnia assicurativa deve però presentare una documentazione idonea a dimostrare di essere l’utilizzatore esclusivo della vettura, poiché il beneficio è sì concesso al soggetto iscritto nella carta di circolazione, ma in caso di auto aziendali, questi è appunto l’azienda. Il punto è abbastanza controverso, non essendoci un atto unico e conforme per assegnare in uso esclusivo un’auto aziendale.
L’IVASS dovrà quindi emettere una circolare esplicativa che indichi i termini precisi.
Poche novità nel bonus malus disabili
Una stretta invece arriva sulle polizze relative a veicoli destinati a disabili non patentati. In genere sono affidati a conducenti abituali, ma le irregolarità in questo ambito sono state numerose. Con le nuove norme non sono infatti previsti benefici per i comodatari, ossia per coloro che vengono indicati come conducenti abituali, se volessero estendere al veicolo personale la classe di merito.
I benefici sono infatti concessi solo se vengono annotati nella carte di circolazione. Ma al riguardo non esiste una procedura codificata e l’interpretazione della norma potrebbe variare da motorizzazione a motorizzazione. Le novità riguardano anche la forma dell’attestato di rischio che viene rilasciato dalle compagnie assicurative ogni anno per determinare la classe di merito. E’ il documento in cui vengono annotati gli incidenti.
E per combattere le truffe assicurative si è studiata una forma “dinamica” per l’attestato di rischio per il bonus malus auto. Sarà esteso anche alle polizze contratte su base fissa o a franchigia, in genere utilizzate per i noleggi o il leasing.
Dal 2023 la storia del veicolo riguarderà non più gli ultimi 5 anni, ma i 10, superando quindi l’indicazione contenuta nella normativa europea in discussione e non ancora approvata che porta a 7 gli anni da prendere in considerazione per l’attestato di rischio. Al periodo considerato di 10 anni si arriverà comunque in modo graduale e, in caso di decisioni diverse da parte dell’UE la disposizione potrebbe anche cambiare.
Arriva il codice IUR per evitare le truffe
Per associare un veicolo a una persona, che sia il proprietario, l’usufruttuario, l’utilizzatore esclusivo o chi l’ha preso a noleggio, si ricorrerà a un codice identificativounivoco di rischio, l’IUR, in applicazione dal primo giugno scorso.
Una misura resa necessaria per evitare che nel cambio di assicurazione, l’assicurato possa evitare di denunciare sinistri nei due mesi che precedono la scadenza di un contratto che non sono noti alla nuova compagnia. In altre parole, prima era possibile evitare che scattasse il maluscambiando assicurazione due mesi prima della scadenza di contratto e denunciare successivamente il sinistro accaduto in precedenza alla nuova compagnia.
Anche per le polizze temporanee, che fino a poco tempo fa venivano contratte anche per evitare il malus, cambiano le regole e queste diventano molto più incisive. Tutti gli incidenti dal primo gennaio 2019 saranno tracciati per stabilire la classe di merito nel caso in cui il cliente stipuli una polizza annuale.
E l’attestato di rischio in questo caso avrà una validità quinquennale, se, scaduta la polizza, chi ha sottoscritto il contratto dichiari sotto la propria responsabilità che il veicolo è rimasto fermo o ha usufruito di una polizza temporanea.
Fonte: Quotidiano.net