Iper e super ammortamento: aggiornate le FAQ

Chiariti gli aspetti legati all'agricoltura 4.0, al concetto di "fabbrica" e alla definizione del termine "trasformazione"

di CasaeClima

l Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato al 12 luglio 2017 le Faq sull'iper e super ammortamento.

In particolare, sono chiariti gli aspetti legati all'agricoltura 4.0, al concetto di "fabbrica" e alla definizione del termine "trasformazione". Si intende così fornire risposta a dubbi interpretativi sulla fruizione della misura anche da parte di imprese non manifatturiere, in coerenza con i principi guida del Piano Industria 4.0.

LE FAQ AGGIORNATE AL 12 LUGLIO 2017

Ai fini dell’applicabilità dell’iper ammortamento, e in particolare dell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, si chiede di sapere come deve essere interpretato il concetto di “guida semi-automatica” per le trattrici e le macchine agricole.

Le macchine agricole possono rientrare a fare parte della voce n 11 dell’Allegato A alla legge di Bilancio se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare la profittabilità e ridurne al contempo l’impatto ambientale tramite l’utilizzo di funzionalità quali guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile.

In particolare, nell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, per guida semi-automatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici si possono intendere sistemi che:

1. sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto

2. prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni supplementari alla guida.

L’agevolabilità è inoltre subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma e descritte a pag. 83 e seguenti della Circolare 4/E del 30 marzo 2017.

La Circolare 4/E specifica che la fabbrica deve essere intesa come ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si chiede come debba interpretarsi tale concetto anche alla luce di quanto previsto alla sezione 6.1.1 della circolare 4/E del 30 marzo 2017, laddove viene specificato che la platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione del 150 per cento è costituita da tutti i soggetti titolari di impresa.

La parola fabbrica deve essere intesa come l’insieme di attività integrate nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all’azienda, che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto finito (output del processo). Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa.

Si specifica inoltre che con il termine “trasformazione” si definisce un processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti, eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di rendere disponibile e fruibile un prodotto. Il processo di trasformazione si realizza per mezzo di macchine, impianti o sistemi che utilizzano energia e che necessitano di scambiare informazioni.

Per informazioni si intendono i dati, in input o in output, necessari a guidare la corretta esecuzione del processo (ad esempio part program, ricette per processi chimici, letture di sensori, misure svolte sul materiale/semilavorato/pezzo finito, composizione di lotti di lavorazione, informazioni di collaudo, codici identificativi di materie, prime/semilavorati/prodotti finiti, ecc.). In funzione di come i fattori sopra menzionati si esplicitano e combinano, possono essere definite varie tipologie di trasformazione, di seguito riportate a titolo esemplificativo:

- di forma/geometria, mediante la sottrazione, aggiunta o deformazione permanente del materiale;

- chimico/fisiche, in grado di modificare a livello micro o macro la composizione o la struttura del materiale, o di preservare – mediante conservazione – alterazioni naturali che sarebbero altrimenti avvenute;

- di relazione tra le parti, mediante processi di unione (es. saldatura, incollaggio, cucitura, ecc.), confezionamento, assemblaggio, etc.;

- logistiche, in grado di modificare la localizzazione del materiale all’interno della fabbrica o di altri luoghi della catena del valore;

- di superficie, che vanno a modificare le parti superficiali del materiale al fine di variarne le proprietà a livello estetico (colore, apposizione di scritte, disegni, pattern, ecc.) o funzionale (pulizia, proprietà tribologiche, idrofobiche/idrofile, resistenza al fuoco, etc.).

Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?

Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.

Si chiede se un’azienda che opera esclusivamente nell’ambito dei servizi alle imprese è ammissibile all’agevolazione dell’iperammortamento per la realizzazione di “sistemi per l’assicurazione della qualità” e, in particolare, per un investimento in sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del Servizio Erogato e dell’intero processo produttivo del servizio (non solo del processo produttivo in senso stretto o del solo prodotto) e che consente di qualificare i processi di produzione del servizio (e non solo del processi di produzione in senso stretto o del solo prodotto) in maniera documentale e connessa al sistema informativo aziendale (e non solo di fabbrica).

Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all’allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere soggetti all’iperammortamento a condizione che sia verificata l’interconnessione e che il soggetto che realizza l’investimento sia titolare di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l’investimento.

Con riferimento specifico all’istanza, si precisa che i sistemi di monitoraggio in process di cui al punto due dell’elencazione del “Sistema dell’Assicurazione della Qualità e Sostenibilità” dell’allegato A della Legge n. 232 del 2016, possono essere riferiti non solo al “Prodotto - Processo Produttivo - Fabbrica” ma anche al “Servizio - Processo di Produzione del Servizio - Azienda”.

Un’azienda acquista da un provider un Software Cloud che, integrato nel proprio gestionale, permette di veicolare in automatico le fatture in formato elettronico verso i propri Clienti, di ricevere le fatture di acquisto dai fornitori, di effettuarne la disputa online e il ciclo di verifica per l’approvazione interna, nonché di provvedere al pagamento delle fatture stesse. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti. Tale software può godere del superammortamento?

Il caso proposto descrive un Software Cloud utilizzato per la gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, per la gestione dell’offerta, della fatturazione e per la gestione documentale. Per tale motivo, così come esplicitato dalla Circolare 4/E pubblicata il 30/03/2017 (pag.99), il software in questione non è oggetto della agevolazione.

Un’azienda acquista da un provider un Software in Cloud, che integrato nel proprio gestionale, permette di inviare Ordini ai propri fornitori e ricevere dagli stessi i DDT (documenti di trasporto) in formato digitale. Il software permette di tracciare l’avanzamento dei documenti e lo stato in cui si trovano. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti.

Il caso proposto sembra rientrare nella categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain”. Se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all’agevolazione.

Riferendosi ai “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, il testo delle linee guida recita quanto segue: “filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose”. È necessario ottemperare sia al requisito del trattamento che del recupero delle sostanze filtrate per poter soddisfare il requisito o è sufficiente rispettare anche solo una delle due funzioni?

È sufficiente ottemperare a uno dei due requisiti per risultare idonei alla voce in questione.

Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, possono beneficiare dell’iper ammortamento?

Sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”. In particolare, se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale.

Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato a pag.91 della circolare 4/E.

Se il “sistema di telemanutenzione” delle macchine è realizzato centralmente mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su ogni macchina, può comunque essere considerata soddisfatta la caratteristica di cui all’allegato A?

Le linee guida equiparano i sistemi di tele manutenzione, di telediagnosi e di controllo in remoto, pertanto nel caso descritto la caratteristica è da ritenersi soddisfatta.

Versione originale al seguente link: http://www.casaeclima.com/ar_32038__iper-super-ammortamento-aggiornate-le-faq-mise.html

Noleggio auto su Amazon. Le differenze rispetto ad una concessionaria

Da un po’ di tempo Amazon ha inserito nel suo grandissimo e-commerce, il noleggio auto a lungo termine. 

Con un solo click potrai ottenere la tua auto preferita, in più con uno sconto applicato al momento dell’ordine.

Ma come funziona il noleggio auto su Amazon? Precedentemente grazie a degli accordi con Fiat, il colosso di Jeff Bezos ha inserito alcune vetture con la formula Be Free. Anche se ultimamente il colosso dell’e-commerce ha intenzione di stringere nuovi accordi con altre società.

Per completare l’ordine basterà scegliere l’auto da voler noleggiare, procedere con l’acquisto del welcome kit a €99, ovvero quello che ti darà l’opportunità di risparmiare sul canone mensile.

Dopodiché verrai contattato da un call center, il quale ti proporrà la concessionaria più vicina a te, da cui andare per finalizzare il contratto di noleggio auto.

Qualora ti trovassi a Palermo, puoi richiedere informazioni presso la concessionaria Nuova Sicilauto in viale Lazio 137.

Non dimenticare di portare con te i documenti che ti saranno richiesti al momento dell’acquisto del welcome kit (online), e il codice dell’offerta che ti è arrivato tramite email.

I nuovi accordi con Amazon saranno previsti in tempi molto brevi. Sulla piattaforma di Jeff Bezos potremmo assistere a nuove automobili da poter noleggiare anche per 3-4 anni.

Il noleggio includerà servizi accessori, bollo e assicurazione. Alla scadenza del noleggio, qualora si volesse acquistare l’automobile, si potrà fare previo avviso.

NOLEGGIO AUTO SU AMAZON O IN CONCESSIONARIA?

Abbiamo deciso di fare il punto della situazione valutando i vantaggi e gli svantaggi del noleggio auto a lungo termine, sia su Amazon che presso una concessionaria.

Il pro di noleggiare un’auto sull’e-commerce di Jeff Bezos potrebbe essere quello di ricevere degli sconti applicabili proprio al momento del noleggio. In un primo momento potrebbe essere comodo poter osservare la propria vettura seduti a casa con il proprio PC.

Un aspetto che nonostante la comodità, non è ancora apprezzato dalla maggior parte di persone. Naturalmente l’aspetto limitante è il dover osservare le vetture esclusivamente su un solo luogo (ovvero la pagina di Amazon).

Purtroppo Amazon al momento ha una sola vettura, anche con gli accordi con The Hurry non avrà certamente un numero importante come le auto presso il rivenditore fisico.

Perché le persone preferiscono le concessionarie?

Alla gente piace poter girare e scegliere il posto in cui visitare le auto senza troppi vincoli. Ma soprattutto ama la libertà, la concessionaria così come fa Sicilautorent ha a disposizione tantissimi veicoli, dai meno ai più costosi, un luogo in cui si trovano vetture automobili importanti come l’Alfa Romeo Giulia Business Sport Launch Edition.


BMW X3 IL SUV BAVARESE SI PREPARA PER IL NOLEGGIO LUNGO TERMINE

BY AUTONOPROBLEM  

Farà il suo debutto in società al Salone di Francoforte 2017 ma la casa costruttrice ha già svelato tutti i segreti del successo della terza generazione della X3, disponibile per il noleggio lungo termine e nelle concessionarie italiane dal prossimo novembre.

In circolazione dal 2003, la X3 è il secondo modello più venduto del marchio BMW e ha raggiunto il milione e mezzo di unità vendute in tutto il mondo, di cui 92 mila in Italia. La nuova X3, insieme allaX5 e alla X6 verrà prodotta negli USA nella fabbrica in South Carolina.

BmwX3-Frontale-1024x683.jpg

Più spazio rispetto al passato

La terza generazione della X3, è cresciuta non solo nelle dimensioni ma anche nelle dotazioni, nella qualità e nel piacere di guida. Si presenta, infatti, più lunga di 6 cm fino a 4,71 metri di lunghezza e leggermente più larga, arrivando a 189 cm. Rimane invariata, rispetto al passato, l’altezza da terra pari a 166 cm. In sostanza le proporzioni non mutano di molto, ma il risultato finale si concretizza in una linea più slanciata e sportiva, merito soprattutto di un coefficiente aerodinamico che scende da 0,32 a 0,29.

In evidenza il doppio rene nella parte anteriore, che da sempre rappresenta tutte le BMW, il cofano più lungo e lo sbalzo anteriore corto, l’andamento del tetto più spiovente, i doppi scarichi posteriori, e i cerchi fino a 21 pollici per la versione M40i, e fino a 18 pollici per tutte le altre versioni.

Nuova piattaforma Clar

La nuova X3, inoltre, grazie alla nuova piattaforma Clar, riesce a pesare fino a 55 chili in meno rispetto alla sua antenata. La capienza non cambia, 550 litri per bagagliaio, e migliora le sue funzionalità grazie al doppio fondo e agli schienali posteriori ribaltabili. La X3 sarà equipaggiata di tutti i sistemi di sicurezza introdotti da BMW, e anche del sistema d’infotainment di bordo (di serie o a richiesta) e del cruscotto completamente digitale. La qualità percepita all’interno dell’abitacolo sarà maggiore rispetto al passato, basti pensare al vetro del parabrezza insonorizzato e in grado di garantire il massimo silenzio e confort durante la guida.

Bmw-X3-laterale-1024x267.jpg

Motori e allestimenti

Al momento del lancio saranno disponibili tre versioni: La xDrive20d con motore 2.0 a gasolio da 190 cv; la xDrive30d con motore sei cilindri a gasolio da 265 cv; e la M40i con motore sei cilindri abenzina da 249 cv. Tutte le varianti, appena elencate, hanno trazione integrale e cambio automatico a otto marce.

La BMW, inoltre, promette per la nuova X3 anche motori da 184 a 360 cv e versioni a trazione posteriore e cambio manuale.

Nel 2003 la prima X3 aveva anticipato un po’ i tempi, rispetto alle avversarie, posizionandosi in maniera decisa sul mercato delle automobili e nel mondo del noleggio lungo termine dei Suv di lunghezza media. Oggi le cose sono un po’ cambiate, la concorrenza non si è fatta trovare impreparata e la Nuova X3 trova nell’Alfa Romeo Stelvio, nell’ Audi Q5 e nella Volvo XC60 delle degne avversarie.

Arrticolo originale al seguente link: http://www.auto-noproblem.com/blog-noleggio-lungo-termine/bmw-x3-noleggio-lungo-termine-fine-2017/

Il contratto di noleggio full service

di Viviana Grippo

Il contratto di noleggio è un contratto atipico ovvero non normato dal codice civile con cui un soggetto, definito noleggiatore, mette a disposizione di un altro soggetto, definito noleggiante, un bene. Il noleggiante può godere del bene per un periodo di tempo determinato e previsto dal contratto dietro pagamento di un corrispettivo.

Oggetto del contratto deve essere un bene mobile, comprese le autovetture. Il canone di noleggio può anche essere comprensivo di alcune spese, quali quelle di gestione, manutenzione, assicurazione, eccetera, del bene, in tal caso si parla di noleggio full service.

È importante ricordare che il noleggiante detiene il bene in godimento e quindi può utilizzarlo in piena autonomia, tuttavia, su di lui ricade ogni responsabilità in merito ai danni apportati al bene che quindi, in caso di danneggiamento o distruzione, dovrà essere riparato o sostituito a sue spese; al contrario le riparazioni ordinarie necessarie al funzionamento della cosa sono a carico del noleggiatore.

Nella pratica odierna il noleggio full service è assi diffuso (si pensi ai contratti che spesso vengono siglati dalle aziende per l’utilizzo di stampanti o autovetture). Esso si caratterizza per la sua componente mista ove a prevalere è la volontà di locare il bene, ma a questa si affiancano altri aspetti, ovverosia la previsione di ulteriori prestazioni fornite dal locatore in base agli accordi tra le parti.

Le caratteristiche intrinseche del noleggio full service si comprendono meglio se si ha presente che il noleggio non è un contratto di locazione di beni, ma di locazione di un servizio. Difatti, il noleggiatore si obbliga a compiere una determinata prestazione verso il noleggiante.

È chiaro che gli accessori (si pensi per le autovetture alla manutenzione piuttosto che all’assicurazione, tassa di circolazione, auto sostitutiva …) non devono costituire parte prevalente del contratto sia nel contenuto che nel prezzo e questo vale ancor più se il bene oggetto del contratto è un bene il cui costo sconta una deduzione limitata.

Nel caso delle autovetture i limiti di deducibilità imposti dalle norme tributarie devono essere considerati al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie.

Restringendo il campo proprio al caso delle auto, va sottolineato che le deduzioni dei costi accessori seguono le limitazioni previste per il costo principale e, quindi, se il bene è inerente all’attività di impresa, arte o professione sarà deducibile per il 20% pur nel limite annuo di euro 3.615,20 (C.M. 48/1998).

In merito all’iscrizione in bilancio va precisato che, se distintamente indicate, le spese per il noleggio puro vanno riportate nella voce B.8 di conto economico – Godimento beni di terzi, diversamente le spese accessorie troveranno allocazione nella voce B.7 – Spese per servizi, ovvero B1.4 – Oneri diversi di gestione.

Si veda il seguente esempio.

Si supponga di aver concluso un contratto di noleggio di autovettura full service con le seguenti caratteristiche:

  • durata 1/1/n – 31/12/n;
  • canone di locazione comprensivo di Iva 22% euro 10.980;
  • spese per servizi accessori comprensivi di Iva 22% euro 3.050 (1.000 + Iva di assicurazione e la restante parte per manutenzione).

Posta la deducibilità del costo al 20% e l’attuale limite per le autovetture in noleggio di euro 3.615,00, l’ammontare deducibile del noleggio sarà pari a euro 723,00 (20% di 3.615,00), mentre il limite per le spese accessorie sarà pari a euro 610,00 (20% di euro 3.050,00).

Se il contratto non tenesse distinte le componenti noleggio e accessori il limite di deducibilità si applicherebbe al valore complessivo del costo.

Dal punto di vista contabile le rilevazioni da eseguire saranno dapprima quelle relative alla registrazione della fattura dell’azienda di noleggio per l’importo totale del canone annuale.

Diversi                  a   Debiti vs Fornitori (sp)                                                 14.030,00

Noleggio (ce)                                                                                                  13.018,00

Erario c/iva (sp)                                                                                              1.012,00

Dove la quota del costo di noleggio comprende anche il 60% di Iva indetraibile.

Il costo di noleggio dovrà poi essere splittato nelle sue componenti accessorie; la scrittura sarà la seguente:

Diversi                                                    a                       Noleggio (ce)                              2.830

Assicurazione (ce)                                                                                                                1.132

Manutenzione su beni di terzi (ce)                                                                                       1.698

In dichiarazione occorrerà operare apposita variazione in aumento.

 

Post originale pubblicato al seguente link:  http://www.ecnews.it/contratto-noleggio-full-service/

La prima stazione di ricarica ultrarapida per auto elettriche: 100km in 10 minuti

di Luca Zucconi

La prima stazione di ricarica ultrarapida per auto elettriche installata in una città europea esiste ed è stata inaugurata pochi giorni fa a Lugano, precisamente presso il McDonald’s di Lugano Pazzallo. Raggiungibile dall’uscita dell’autostrada “Lugano-Sud” la nuova stazione GOFAST, nata grazie alla collaborazione con McDonald’s, rappresenta la prima stazione “espresso&charge” in una città europea.

Rappresenta una soluzione su misura per chi non può ricaricare il veicolo a domicilio o per chi ha poco tempo a disposizione per la ricarica come i taxi. La stazione è compatibile con tutte le prese di ricarica attualmente in uso può ricaricare fino al corrispondente di 100 km di autonomia in soli 10 minuti (a seconda della capacità del veicolo). Con una potenza di 150kW DC e 60kW AC la stazione può servire più veicoli simultaneamente.

La stazione di GOFAST è interamente “made in svizzera nel rispetto dei principali parametri ambientali. L’energia fornita è rinnovabile, proveniente da impianti idroelettrici ticinesi. I pagamenti delle ricariche possono essere effettuati tramite carta-RFID di swisscharge.ch, carta-RFID di partner roaming o tramite web con carta di credito.

LE AUTO ELETTRICHE CONQUISTANO LA SVIZZERA. E IN ITALIA?

Ovviamente, non essendo impantanati nella staticità di casa nostra, la società GOttardo FASTcharge SA di Riva San Vitale non si ferma qua ma sta guardando avanti ed entro la fine di quest’anno è prevista la messa in servizio di una dozzina di stazioni, alcune già in costruzione. A lungo termine sono previste 150 ubicazioni in Svizzera e nelle regioni limitrofe.

Si spera che l’approccio green dei nostri vicini di casa possa in qualche modo convincere anche le nostre istituzioni a mettere giù le basi per far affermare definitivamente le auto elettriche affinché quel 33% di italiani propenso ad avere atteggiamenti favorevoli alla tutela dell’ambiente possa farlo attarverso l’adozione di auto elettriche.

Lo stesso 57% dei Fleet Manager intervistati nella nostra Survey sull’elettrico è arrivata a dichiarare che i modelli a zero emissioni (auto elettriche) sostituiranno le attuali vetture termiche, ovvero le benzina/diesel.

Articolo originariamente pubblicato su FleetMagazine:   https://www.fleetmagazine.com/stazione-ricarica-auto-elettriche/