Nella riunione del 5 dicembre 2019 l’Ecofin ha adottato la decisione di esecuzione n. 2019/2138, che autorizza il Governo italiano a prorogare, sino al 31 dicembre 2022, la detrazione dell’IVA nella misura ridotta del 40% per le autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale. La detrazione forfetaria si applica ai veicoli stradali a motore utilizzati per finalità sia imprenditoriali/professionali che private, non solo se acquistati ma anche se acquisiti in locazione, anche finanziaria, e noleggio. Nella stessa misura del 40%, risulta detraibile l’IVA relativa alle spese di gestione, manutenzione e transito stradale.
A seguito della sentenza “Stradasfalti”, resa dalla Corte di giustizia nella causa C-228/05 del 14 settembre 2006, la previsione di indetraibilità oggettiva dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 è stata modificata, disponendo che l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché all’acquisizione di beni e servizi ad essi correlati, non è ammessa in detrazione, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio, a decorrere dalla pubblicazione nella GUUE dell’autorizzazione con la quale il Consiglio europeo riconosce all’Italia la possibilità di stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta, senza prova contraria.
Il Consiglio, con la decisione n. 2007/441/CE, ha autorizzato l’Italia a predeterminare, nella misura del 40%, la quota dell’IVA detraibile sulle autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale, sicché la legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha modificato la lettera c) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di allinearla al contenuto della decisione comunitaria.
È stato espressamente previsto che, dal 28 giugno 2007, i limiti alla detraibilità si riferiscono ai “veicoli stradali a motore”, vale a dire a tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Peraltro, dall’ambito applicativo della “nuova” disciplina sono espressamente esclusi i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
Proroghe successive
L’autorizzazione comunitaria, originariamente concessa sino al 31 dicembre 2010, è stata via via prorogata:
- sino al 31 dicembre 2013, dalla decisione n. 2010/748/UE;
- sino al 31 dicembre 2016, dalla decisione n. 2013/679/UE;
- sino al 31 dicembre 2019, dalla decisione n. 2016/1982/UE.
Le ragioni dell’ulteriore proroga al 31 dicembre 2022, concessa da ultimo al Governo italiano, sono esposte nel considerando n. 5 alla decisione n. 2019/2138 adottata dal Consiglio europeo il 5 dicembre 2019, in cui si dà atto che:
“Based on the information currently available, Italy maintains that a rate of 40% is still justified. Italy also maintains that suspending the requirement to account for VAT on the private use of a motor vehicle subject to that 40% limit is still necessary to ensure that the measure is complete and consistent. According to Italy, this would prevent double taxation. Italy also maintains that those derogating measures are justified by the need to simplify the procedure for collecting VAT and to prevent tax evasion resulting from incorrect record-keeping and false tax declarations”.
Ambito applicativo della detrazione ridotta
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, il limite di detrazione del 40% si applica anche per i contratti di locazione, anche finanziaria, e noleggio dei veicoli stradali a motore, nonché per le spese di gestione, manutenzione e transito stradale; per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, la detrazione presuppone anche l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018.
Per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività economica l’IVA è detraibile in misura integrale, sempreché non sussistano limitazioni derivanti dall’effettuazione, a valle, di operazioni esenti o non soggette ad imposta.
Si considerano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa - oltre ai veicoli che formano parte dei beni strumentali, quelli utilizzati dalle scuole guida oppure destinati a noleggio o leasing, ovvero usati da rappresentanti di commercio o come taxi - anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo, che integra un’operazione imponibile ai sensi dell’art. 24 della direttiva n. 2006/112/CE.
Se il corrispettivo specifico è inferiore al “valore normale”, la base imponibile è commisurata al fringe benefit ai fini IRPEF, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Per i veicoli concessi in benefit a titolo gratuito, la detrazione è, invece, ammessa nella misura ridotta del 40%, al pari dei veicoli che l’esercente attività d’impresa, arte o professione utilizza esclusivamente per fini privati. In questa ipotesi, l’art. 3, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 dispone che, per il datore di lavoro, non si applicano le regole in materia di autoconsumo e, quindi, la messa a disposizione è esclusa da IVA.
Fonte: IPSOA